Info Marzo 2013

 

1)      CALCESTRTUZZO PRECONFEZIONATO, OBBLIGHI DEL DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE

L’utilizzo del calcestruzzo preconfezionato per essere idoneo deve essere certificato ed accettato dal direttore dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è tenuto ad acquisire, prima dell’inizio della fornitura di calcestruzzo, la copia della certificazione FPC e verificare che i documenti che accompagno ogni fornitura in cantiere riportino gli estremi della certificazione FPC.

Mentre per la produzione del calcestruzzo in cantiere questo va correttamente prescritto dal Progettista delle opere e di base devono essere indicate: classe di resistenza (indicando se cubica Rck se cilindrica, fck), classe di esposizione ambientale, classe consistenza, indicando il relativo metodo di misura, diametro massimo nominale dell’aggregato in mm e la confezione del medesimo è responsabile del costruttore.

Il direttore dei lavori deve in questi casi avere documentazione dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna mischela omogenea di conglomerato, così come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 11/04/2008.

 

 

2)      RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’APPALTATORE

Con le ultime modifiche apportate dal D.L. 83/12 in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

·         Nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto;

·         Del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

·         Del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore ha verificato con idonea documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti . L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, lett.a) del DPR n.322/98 (es. dei Caf, del dottore commercialista, del consulente del lavoro). L’appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subalterno.

Invece con le nuove modifiche una responsabilità del committente in relazione alle ritenute e all’Iva non versata dal subappaltatore e dall’appaltatore, ma viene assegnata al committente una funzione di “controllo” che se non osservata risulta passibile di pesanti sanzioni.

 

Il committente deve:

 

·         Il pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestata che gli adempimenti previsti in precedenza (versamento di Iva e ritenute), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore;

·         L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 se gli adempimenti di cui al co.28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Le disposizioni citate in precedenza si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (sia provato che pubblici).

In relazione ai soli appalti privati, vi è un’altra disposizione detta in tema di responsabilità solidale negli appalti: l’art.29 del D.Lgs. n.276/03 che recentemente modifica la legge “Fornero” che prevede la responsabilità solidale di:

· Committente (imprenditore o datore di lavoro, dunque diverso dalla persona fisica privato);

·  Appaltatore;

· Subappaltatore;

in relazione alle retribuzioni, al trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e premi assicurativi dovute ai lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La responsabilità agisce per due anni dalla cessazione dell’appalto.

 

3)      IL NUOVO CONTO ENERGIA TERMICO

Sono previsti incentivi sia per soggetti pubblici sia privati a coprire fino al 40% del costo dell’investimento e sarà corrisposto in rate annuali costanti (2 o 5 anni a seconda del tipo di intervento).

Per i soli soggetti pubblici, le tipologie di intervento ammesse sono: isolamento termico dell’involucro, sostituzioni di chiusure trasparenti, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di alcune chiusure trasparenti.

Sia per le amministrazioni pubbliche che per i soggetti privati le tipologie ammesse sono invece: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche o a gas, sostituzione di impianti scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompe di calore, installazione di collettori solari termici, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre con generatori alimentati da biomassa.

Potranno accedere agli incentivi anche gli impianti a fonte rinnovabile termica che soddisfano gli obblighi di integrazione delle stesse nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti (vedasi art.11 D.Lgs. 28/2011), ma limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dell’obbligo.

Tra le spese ammissibili rientrano anche le prestazioni professionali per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica che vanno allegati alla richiesta di incentivo relativa a determinate tipologie di intervento.

La domanda per l’accesso per l’accesso all’incentivo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori.

APPROFONDIMENTO:

L’incentivo copre il 40%dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni.

L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali. I privati in alcuni casi potranno quindi scegliere se fare domanda per il bonus del 40% o per quello del 55% che, anche se più alto, viene rimborsato in dieci anni. In edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, che possono accedere agli incentivi del Conto termico sono:

  • l’isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;
  • la sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che delimitano il volume climatizzato;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione;
  • l’installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest.
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
  • l’ installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadri;
  • la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Tra le spese ammissibili, che concorrono al calcolo dell’incentivo, sono inclusi smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzioni e prestazioni professionali.

 

Anche se tutti gli interventi beneficiano di un incentivo del 40% della spesa sostenuta, i tetti del bonus sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è effettuato. Ad esempio per gli interventi sull’involucro (tetti, pavimenti, pareti perimetrali) il valore massimo dell’incentivo è di250.000 euro. Per le finestre, il valore massimo dell’incentivo è di 60.000 euro per le zone climatiche D, E ed F. Per le caldaie a condensazione fino a 35 kilowatt termici (kWt), il tetto massimo dell’incentivo è di 2.300 euro, per quelle oltre i 35 kWt il tetto è di 26.000 euro.

Per i sistemi di schermatura e ombreggiamento fissi o mobili, il valore massimo dell’incentivo è di 20.000 euro, compreso i meccanismi automatici di regolazione di tali sistemi, il cui tetto è di 3.000 euro. Per gli scaldacqua a pompa di calore l’incentivo massimo è di400 euro per impianti fino 150 litri e di700 euro oltre i 150 litri. Sul solare termico e solar cooling, l’incentivo è calcolato al metro quadro installato:170 euro/mq fino a 50 mq di superficie e55 euro/mq per impianti oltre i 50 mq di superficie; l’incentivo sale rispettivamente a 255 e 83 euro/mq se si tratta di impianti di solar cooling (raffrescamento).

Chi intende accedere all’incentivo deve presentare domanda al Gse, Gestore dei servizi energetici, entro 60 giorni dalla fine dei lavori. L’istanza va inviata avvalendosi della scheda-domanda che il Gse metterà a disposizione sul proprio sito web.

All’istanza vanno allegate le schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, l’asseverazione di un tecnico abilitato, le fatture attestanti le spese sostenute e l’autocertificazione sul mancato cumulo dei bonus con altri incentivi statali.

Se richiesti, devono essere presentati anche l’attestato di certificazione energetica, la diagnosi energetica, la dichiarazione di conformità dell’impianto, il certificato del corretto smaltimento degli impianti e il certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera. In particolare, per gli interventi di isolamento termico e sostituzione di finestre, l’installazione di schermature, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e l’installazione di collettori solari termici, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certificazione energetica successiva.

 

4)      LA NOZIONE DI TERRITORIO COPERTO DA BOSCO

Consiglio di Stato, sez. V n.5410 del 23 ottobre 2012

La nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesistica deve essere ricavata non solo in senso naturalistico ma anche normativo.

L’adozione da parte del legislatore della formula “territori coperti da foreste e boschi”, in un luogo di quella prevista dal d.m. 1° settembre 1984, che sottoponeva a generalizzato vincolo paesaggistico “i boschi e le foreste”, implica il riferimento ad una nozione normativa di bosco che non è circoscritta ai soli terreni boscati, ma ad un elemento tipizzante il territorio che non può servire per salvaguardare il bosco.

In altri termini, il concetto di bosco è da intendersi a livello eco – sistematico, non solo quale formazione vegetale ma quale insieme di elementi biotici, abiotici e paesaggistici che ne connotano il proprio essere peculiare. Ne consegue che la presenza di essenze arboree e floreali spontaneamente dimostra la naturale vocazione del terreno a bosco, peraltro normale nei terreni limitrofi ai boschi, allorchè venga dissodato il terreno e tolto il manto erboso.

 

 

5)      ADEMPIMENTI RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI

SOMME OGGETTO DI CORRESPONSABILITA’

COMMITTENTE IMPRENDITORE

APPALTATORE

SUBAPPALTATORE

·     Retribuzioni

·     Contributi

Inail, Inps, Casse edili

·     Risponde (salvo abbia applicato procedure di verifica previste dai Ccnl):

-      In solido con appaltatore e subappaltatore;

-       Entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto;

-      Per mancati versamenti di retribuzioni, Tfr, contributi e premi (sanzioni escluse) dovuti per il periodo di esecuzione dell’appalto.

Il committente è sanzionato (da € 5.000 a € 200.000) se paga l’appaltatore senza verificare la documentazione che attesta il corretto adempimento degli obblighi dell’appaltatore o eventuali subappaltatori.

·     Risponde (salvo abbia applicato procedure di verifica previste dai Ccnl):

-      In solido con subappaltatore;

-      Entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto;

-      Per mancati versamenti di retribuzioni, Tfr, contributi e premi (sanzioni escluse) dovuti per il periodo di esecuzione del subappalto.
 

Oltre alla responsabilità diretta per i proprio debiti più eventuali sanzioni.

·     E’ responsabile direttamente per:

-      I propri debiti;

-      Le relative sanzioni.

·     Ritenute Irpef

·     IVA

Il committente è sanzionato
(da € 5.000 a € 200.000)
se paga l’appaltatore senza verificare la documentazione che attesta il corretto adempimento degli obblighi dell’appaltatore o eventuali subappaltatori.

Risponde (salvo abbia acquisito la previa documentazione):

-      In solido con il subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;

-      Per i mancati versamenti (non delle sanzioni) di IVA e ritenute lavoro dipendente;

-      Nei limiti del corrispettivo dovuto al subappaltatore;

-      Senza limiti temporali (nei limiti della prescrizione).

Oltre alla responsabilità diretta per i propri debiti più eventuali sanzioni.

 

Verifica CCNL

  • L’attesa dell’avvenuto adempimento dei suddetti obblighi di versamento può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione;
  • Di un soggetto iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
  • Oppure del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF - imprese.

 

In alternativa alle asseverazioni di cui sopra è valida anche una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti.

 

6)      AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Prospetto riassuntivo

Sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’Irpef, residenti o non residenti nel territorio dello Stato.

 

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che sostengono le spese quali:

  • Proprietario o nudo proprietario;
  • Titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • Chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
  • Soci di cooperative divise e indivise;
  • Soci delle società semplici;
  • Imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

 

Per le spese documentate, sostenute dal 26.06.2012 e fino al 30.06.2013, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a  € 96.000 per unità immobiliare.

 

La detrazione per le spese di riqualificazione energetica spetta per le spese sostenute fino al 30.06.2013.

 

PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

% detrazione

Limite detrazione

% detrazione

Limite detrazione

Dal 01.01.2012 al 25.06.2012

36 %

€ 48.000

55 %

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

€ 181.818,18

Interventi sull’involucro degli edifici esistenti

€ 109.090,90

Installazione di pannelli solari per acqua calda

€ 109.090,90

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

€ 54.545,45

 

Dal 26.06.2012 al 30.06.2013

50%

€ 96.000

Dal 01.07.2013

36 %

€ 48.000

36 %

€ 48.000,00  (in attesa di conferma)