Speciale edilizia e sicurezza

SPECIALE EDILIZIA E SICUREZZA

Il decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69 è stato convertito con la Legge 9 agosto 2013, n. 98. In sintesi le misure interessanti l’edilizia:

  1. Ricostruzioni e ristrutturazioni edilizie senza vincolo di sagoma: Le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione non dovranno più rispettare il vincolo della sagoma, ma solo quello della volumetria. Il cambio di sagoma, quindi, non e' più considerato un intervento pesante, e per la sua realizzazione sarà sufficiente la SCIA. Per gli immobili sottoposti al vincolo, gli interventi di ristrutturazione con demolizione sono consentiti soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Entro il 30 giugno 2014 i comuni dovranno individuare le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, ecc. le attività sottoposte a SCIA possono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda ( in pratica come per la DIA).

  2. SCIA ed edilizia libera: semplificazioni per autorizzazioni e nulla-osta: Prima della presentazione della SCIA, il privato potrà richiedere allo Sportello Unico per l’Edilizia di provvedere all’acquisizione da enti terzi (entro 30 giorni) di tutti i pareri e le autorizzazioni preliminari necessarie per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestuale alla presentazione della segnalazione. Lo Sportello Unico dovrà poi comunicare tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, viene convocata la conferenza di servizi, come stabilito dal comma 5-bis dell’art. 20 del Testo Unico Edilizia. Nel caso di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, il privato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell’avvenuta acquisizione delle autorizzazioni (o dell’esito positivo della conferenza di servizi). Le stesse disposizioni si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.

  3. Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

  4. Certificato di agibilità parziale: Anche prima del completamento dell’opera, può essere richiesta l’agibilità:

    1. per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

    2. per singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarante funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale prima della scadenza del termine entro il quale l’opera deve essere completata, lo stesso è prorogato una sola volta per tre anni.

  1. Attestazione di agibilità: In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere trasmessa allo sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata di A) richiesta di accatastamento, B) dichiarazione dell’impresa installatrice.

  2. Abolizione della dichiarazione del tecnico abilitato: Negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l’assenza di rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente.

  3. Permesso di costruire: Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intenderà formato il silenzio-assenso, fatti salvi alcuni casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicheranno i principi a garanzia dell’istante stabiliti dalla legge n. 241 del 1990.

  4. Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori: Salvo diversa disciplina regionale, sono prorogati di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori autorizzati con Permesso di Costruire, DIA o SCIA. Quindi possibilità di iniziare i lavori entro 3 anni dal perfezionamento della pratica e ultimarli entro 5 anni dall’inizio effettivo.

  5. Vincoli ambientali: In caso di immobili con vincolo ambientale, paesaggistico e culturale, si passa dal silenzio-rifiuto al silenzio-rigetto: se l’assenso dell’autorità preposta è favorevole, il Comune sarà tenuto a rilasciare il permesso di costruire con un provvedimento espresso e motivato; se l’atto di assenso viene negato, decorso il termine per il permesso di costruire, questo si intenderà respinto.

  6. Gestione delle acque sotterranee: saranno introdotte nuove disposizioni per la semplificazione in materia di gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati (Art. 243 del D.lgs. 15/2006). Saranno ridotti gli oneri a carico degli operatori interessati e vengono snellite le procedure amministrative relative agli interventi.

  7. Terre e rocce di scavo: previste semplificazioni e forniti alcuni chiarimenti circa i contenuti del D.M. 161/2012 e i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.

  8. Proroga di 3 anni delle convenzioni urbanistiche: il decreto del Fare ha prorogato di 3 anni il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari comunque denominati a livello regionale. La proroga triennale vale anche per i termini di inizio e fine lavori e dei relativi titoli abilitativi rilasciati per l’esecuzione delle opere previste in convenzione o negli accordi similari. La proroga si applica alle convenzioni o agli accordi stipulati fino al 31 dicembre 2013.

Proroga di 3 anni per le autorizzazioni paesaggistiche: ad integrazione della norma della Legge n. 98/2013, la commissione Istruzione e Beni culturali del Senato ha approvato un emendamento al decreto Cultura che proroga di 3 anni il termine di validità delle autorizzazioni paesaggistiche.

  1. DUVRI facoltativo e attestazione della valutazione dei rischi per le attività a basso rischio: in alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico e malattie professionali -stabiliti da un decreto del Ministro del Lavoro sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL – non sarà più necessario il DUVRI ma sarà invece sufficiente l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.

Non saranno obbligati a redigere il DUVRI i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. In questo caso per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

  1. POS, PSC e Fascicolo dell’Opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili: per i cantieri temporanei o mobili, il Ministro del Lavoro individuerà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’Opera.

  2. Notifiche “semplificate” per la denuncia degli infortuni sul lavoro: è abrogato l’obbligo per il datore di lavoro di dare, nel termine di due giorni, notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenze la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, etc. acquisiranno direttamente dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

  3. Tempi più rapidi per le verifiche periodiche delle attrezzature: è ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l'INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica. Decorso il termine, il datore di lavoro può avvalersi di propria scelta di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, se previsto dall'ARPA o da altri soggetti abilitati.

  4. Obblighi di formazione e aggiornamento: stop alle sovrapposizioni: saranno adottate misure per evitare la duplicazione delle attività formative rivolte a Responsabili, Addetti al servizio di protezione, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Rappresentanti. Nei casi di sovrapposizione tra i contenuti dei corsi, saranno riconosciuti crediti formativi per la formazione già erogata.

  5. Notifiche semplificate: in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori dovranno essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo Sportello Unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al DPR 160/2010.

l'obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

Ulteriori semplificazioni riguardano la possibilità di comunicare diverse notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Ad esempio la comunicazione dell'organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite all'esposizione professionale agli agenti chimici, la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni, la comunicazione dell'inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso.

Per l'avvio di nuove attività è previsto l'invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello Unico (insieme all'istanza o alla segnalazione relativa all'avvio delle attività produttive), che prevederà a trasmetterla all'organo di vigilanza.

  1. Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata: saranno definite procedure semplificate per l'assolvimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria quando la permanenza del lavoratore non è superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. Ciò per evitare la ripetizione, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro.

  2. Ampliamento di attività a cui non si applicano le misure per la salute e la sicurezza dei cantieri temporanei o mobili: le disposizioni del TUSL relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non si applicheranno più ai piccoli lavori finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per i servizi la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini giorno.

  3. Semplificazioni dei modelli per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo: nei contratti relativi ai lavori pubblici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottati modelli semplificati per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).

  4. Ripristinata l'anticipazione del 10% per gli appalti pubblici: con l'articolo 26-ter della nuova Legge 98/2013 viene reintrodotto l'obbligo di anticipare il 10% dell'importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 e fino al 31/12/2014.

in merito all'erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad eccezione dei seguenti casi:

  • contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale: l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile;

  • contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno: l'anticipazione sarà effettuata nel primo trimestre dell'anno successivo e sarà compensata nel corso del medesimo anno contabile.

 

SPECIALE “TERRE E ROCCE DA SCAVO”

 

Con la conversione in legge del decreto del “Fare” (legge n. 98/2013), sono state introdotte novità per la gestione delle terre e rocce da scavo.

Chiarendo l'ambito di applicazione del d.m. 161 e la disciplina semplificata che regola i piccoli cantieri.

Si aggiunge all'art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006 un ulteriore comma conclusivo (2bis) secondo cui “il decreto del Ministro dell'ambiente concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale".

Tale previsione, dunque, sostituisce quella già contenuta nel decreto “emergenze” e restringe definitivamente l'ambito di applicazione del d.m. 161 ai soli cantieri soggetti a VIA o AIA.

Per quanto riguarda, invece, i piccoli cantieri (sotto i 6000 mc) la legge di conversione del decreto del “fare” ha introdotto il nuovo articolo 41 bis che contiene una disciplina semplificata per la gestione di terre o rocce da scavo.

Il primo comma del citato art. 41 bis, subordina il riutilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti alla dimostrazione di quattro condizioni essenziali:

  1. l'utilizzo diretto dei materiali presso più siti o cicli produttivi deve essere certo;

  2. in caso di riutilizzo sul suolo (recuperi, ripristini, ecc.) devono essere rispettate le CSC di riferimento e i materiali da scavo non devono costituire un fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee (salvi i valori naturali di fondo);

  3. il riutilizzo in cicli produttivi non deve determinare rischi per la salute o variazioni qualitative e quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di materie prime;

  4. il riutilizzo dei materiali da scavo non presuppone alcun trattamento, fatta salva la normale pratica industriale.

Il soddisfacimento delle condizioni sopra riportate può essere attestato dal proponente o dal produttore attraverso una propria dichiarazione ad ARPA, contenente le quantità di materiali da scavo destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo (massimo un anno, salvo che l'opera in cui è previsto il riutilizzo abbia tempistiche diverse).

Ogni eventuale modifica rispetto ai requisiti e alle condizioni di riutilizzo deve essere comunicata entro trenta giorni al comune in cui avvengono gli scavi.